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Ordinanza — n. 29881/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against reduced sentence for attempted theft, citing discretionary sentencing power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29881/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged the appellate court's reduction of the sentence for attempted aggravated theft, arguing for generic mitigating circumstances and excessive punishment. The court rejected these claims, noting that mitigating factors were already recognized and that sentencing discretion falls within the lower court's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The appellate court's discretion in sentencing, including reductions based on mitigating circumstances, is not subject to cassation review unless arbitrary or lacking reasoning.

Parole chiave

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attempted theft aggravated sentencing discretion generic mitigating circumstances inadmissible appeal penal code articles sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISOLE° FRANCESCO nato a BOLOGNA il 18/10/1975 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Risoleo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che - riducendo la pena - ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato il primo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e palesemente smentito dagli atti processuali posto che le suddette circostanze attenuanti sono state riconosciute sia in primo grado che in appello, peraltro in regime di prevalenza;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta l'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, che hanno portato, peraltro, ad una riduzione della pena (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamehto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 2025 Il Consigliere esten re Il P