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Ordinanza — n. 29832/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to raise dolo argument in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29832/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the second-instance judgment failed to establish criminal intent (dolo) regarding the offense under Article 385 of the Penal Code. The court rejected this claim because the issue of dolo was not raised during the appellate proceedings, rendering the argument precluded by law.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal argument concerning the absence of criminal intent is inadmissible if not deduced in the second instance, as procedural preclusion bars new grounds for review.

Parole chiave

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criminal appeal procedural preclusion absence of intent second instance inadmissible appeal allontanamento nonostante motivi di salute omissione di soccorso trattamento medico coattivo

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
2928/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
2928/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURORA MARIO nato a CATANIA il 16/02/1999 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2928/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla sussistenza del dolo; Ritenuto il motivo inammissibile perché precluso, non essendo stato dedotto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.