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Ordinanza — n. 29830/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and fails to confront the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29830/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to specifically address the reasoning of the Court of Appeal's judgment. The appellant argued for liability regarding crimes under Articles 337-341 bis of the Penal Code, but the court found the grounds too general. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not objectively confront the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds failure to confront procedural costs Cassation review reato di coazione concussione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANETTA ANTONIO nato a CROTONE il 26/06/1985 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2855/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.