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Ordinanza — n. 29823/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds regarding recidivism exclusion failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29823/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature. The appellant, Marco Cavaleri, argued for the exclusion of recidivism but failed to provide specific factual grounds. Consequently, the court rejected the claim and ordered the payment of procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal must be specific; generic arguments regarding the non-exclusion of recidivism without concrete facts are inadmissible.

Parole chiave

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recidivism exclusion generic appeal inadmissible grounds criminal appeal procedural costs espatrio illegale insufficiente aiuto all'evasione di detenuti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
2800/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
2800/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALERI MARCO (CUI 007EL6T) nato a SIRACUSA il 05/03/1968 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2800/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione della recidiva; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.