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Ordinanza — n. 29822/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal on criminal liability judgment for lack of specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29822/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific factual arguments. The appellant challenged a lower court's conviction for the crime defined in Article 385 of the Penal Code, arguing regarding criminal liability. The court rejected this claim because the appeal failed to deduce any specific grounds, rendering it legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to deduce specific arguments regarding the contested judgment.

Parole chiave

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criminal liability appeal generic appeal inadmissibility Article 385 Penal Code specific arguments requirement Court of Cassazione procedure corrispondenza con il difensore omissione di soccorso aiuto immediato

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
2794/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod. pen
2794/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACE OSVALDO nato a CROTONE il 24/07/1969 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2794/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ij 14 aprile 2025.