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Ordinanza — n. 29821/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal on criminal liability due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29821/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were deemed too generic and lacked specific factual details. The appellant, Mazza Gianluca, challenged a lower court's conviction for the crime outlined in Article 385 of the Penal Code but failed to provide concrete arguments regarding criminal liability. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal must contain specific factual arguments; generic grounds without specific deductions render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability appeal generic grounds inadmissibility Article 385 Penal Code lack of specific facts procedural costs award necessità medica carenza di urgenza deroga in caso di stato di emergenza

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
2790/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
2790/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZA GIANLUCA nato a MANDURIA il 02/08/1994 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2790/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.