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Ordinanza — n. 29820/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating grievances without new evidence or confrontation with reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29820/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence regarding necessity and intent, but the court found these arguments merely repetitive of previously assessed grievances. The decision rests on the procedural requirement that an appellant must confront the specific reasoning of the lower court judgment to justify a new assessment.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already correctly evaluated without presenting new evidence or confronting the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiterative grievances confrontation with reasoning procedural costs Cassa delle ammende deroga in caso di stato di emergenza aiuto immediato necessità di cure mediche

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
2773/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 385 cod. pen
2773/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTESANO ROSARIO nato a NOTO il 24/05/1990 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2773/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza dello stato di necessità e del dolo; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente valutate, volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove senza, generici, non essendosi peraltro l'imputato confrontato con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 e ss.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.