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Ordinanza — n. 29819/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded, ordering appellant to pay court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29819/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible due to the inherent genericity of the grounds and their manifest lack of foundation. The appellant, Amato Dorato, challenged a lower court's dismissal of his appeal, arguing that the reasoning was insufficiently specific. The court rejected this claim, ruling that the appeal's content was clearly unfounded when viewed in conjunction with the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, as the lower court's decision is implicitly supported by the record.

Parole chiave

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generic grounds appeal manifestly unfounded inadmissible appeal court costs order Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO DORATO nato a LAMEZIA TERME il 26/05/1991 avverso l'ordinanza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2771/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza impugnata con cui è stata dichiarata la inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto il motivo inammissibile non solo per la sua genericità intrinseca, ma anche perché manifestamente infondato, attesa il contenuto dell'atto di appello se posto in connessione con la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.