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Ordinanza — n. 29817/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and non-contradictory to lower court's proven facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29817/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence and the recognition of mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of the lower court's already correct assessments. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific grounds contradicting the factual findings of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 c.p.p.; Appeals that merely reproduce criticisms already correctly evaluated by the trial court or are generic regarding the motivation are inadmissible as they do not objectively confront the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive criticism procedural costs Cassation review attenuazione della pena motivi di cassazione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
2761/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLOCA LUCIANO nato a VIBO VALENTIA il 12/07/1968 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2761/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in forma prevalente;

Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito, volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e perché generici rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 1 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2025.