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Ordinanza — n. 29816/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed due to established recidivism preventing prescription defense under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29816/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marco Bevilacqua's appeal inadmissible regarding the extinction of the crime by prescription. The appellant argued for prescription, but the lower court found that his repeated offenses within five years constituted recidivism, which bars the prescription defense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 154 c.p.; Art. 146 c.p.: Recidivism within five years prevents the defense of prescription, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal recidivism prescription defense Italian Penal Code appeal inadmissibility repeated offenses recidiva nell'infrazione pena massima pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 154 c.p.
Art. 146 c.p.
art. 337 cod. pen
2755/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MARCO nato a SIDERNO il 24/10/1982 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2755/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla estinzione del reato per prescrizione; Ritenuto il motivo inammissibile in ragione della ritenuta recidiva reiterata e infraquinquennale (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.