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Ordinanza — n. 29815/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's correct reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29815/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued regarding criminal liability and intent, but the court found the grounds merely repetitive of the appellate court's already correct evaluation. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific arguments distinct from the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces criticisms already correctly evaluated by the trial judges and is generic rather than confronting the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive censure criminal liability Corte di Cassazione procedural costs lack of specificity minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
2703/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICUPERO GAETANO nato a PALERMO il 08/07/1993 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; t R.G. n. 2703/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo, alla qualificazione giuridica del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito e perché generico rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confronta (cfr., pag. 3 e ss. sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025