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Ordinanza — n. 29814/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for escape as inadmissible due to lack of specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29814/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Verona Tribunal's sentence for escape inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to evaluate elements for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal was both prohibited by Article 448, paragraph 2, and entirely generic without specific factual deductions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal challenging a sentence for escape based on the lack of evaluation of exonerating elements is inadmissible if it is generic and fails to deduce specific facts required by law.

Parole chiave

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escape from justice inadmissible appeal generic grounds procedural code acquittal elements Cassation dismissal legal costs allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
per il reato di evasione; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di elementi volti a prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
2674/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di evasione; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di elementi volti a prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
per il reato di evasione; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di elementi volti a prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJEKA SANTINO nato il 26/07/1998 avverso la sentenza del 31/12/2024 del TRIBUNALE di VERONA FaU--Ei-gó—EIWTDar —t"i; -"\ udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2674/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di evasione; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di elementi volti a prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e, dall'altra, perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2