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Ordinanza — n. 29813/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce lower court censure without new fact analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29813/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for tax evasion, claiming lack of intent and denying access to restorative justice programs. The court rejected these claims because they merely repeated criticisms already addressed by the lower court without engaging with its reasoning or presenting new facts.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must present new arguments or facts; mere reproduction of lower court censure without confronting the original reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility tax evasion conviction reproductive arguments lack of new facts court costs and fine restituzione dell'assistenza sociale assistenza riabilitativa revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESFAMARIAN WEDEB nato il 21/08/1988 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2649/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo, al negato accesso ai programmi di ingiustizia riparativa; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché sostanzialmente volti ad sollecitare una diversa valutazione delle e una nuova ricostruzione dei fatti senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.