Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29812/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and non-comparable to first-instance reasoning regarding non-punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29812/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability due to the minor nature of the crime, but the court found the arguments merely repetitive of the lower court's already correct assessment. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific grounds distinct from the first-instance judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces criticisms already correctly evaluated by the trial judges and is generic, failing to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds non-punishability repetitive arguments procedural costs Cassation review minor offense aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARROUCH RACHID nato il 03/01/1976 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2636/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito e perché generico rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confronta (cfr., anche sentenza di primo grado);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.