Cassation court dismisses appeals as inadmissible for being generic and not challenging the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Allia Gaetano and Allia Giuseppe against the Second Instance Court's conviction inadmissible. The appellants argued regarding judicial responsibility, passive resistance, and specific statutory provisions like Article 393 bis of the Penal Code. The court rejected these arguments because they merely reproduced criticisms already addressed by the lower judges without providing a substantive challenge to the factual reconstruction or legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 393 bis cod. pen.: Appeals that merely reproduce censure already correctly evaluated by the judges of the case are inadmissible as they do not offer a substantive challenge to the motivation of the judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALLIA GAETANO nato a MESSINA il 21/09/1958 ALLIA GIUSEPPE nato a MESSINA il 18/05/1990 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2627/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi, quanto a Allia Giuseppe, al giudizio di responsabilità, alla individuazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio, alla sussistenza di una mera resistenza passiva, e, quanto a Allia Gaetano, alla sussistenza della scrinninante prevista dall'art. 393 bis cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito, perché volti a sollecitare una rivisitazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confrontano; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 202