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Ordinanza — n. 29803/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29803/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Errami Hamadi inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Hamadi challenged the Milan Court of Appeal's judgment regarding his identification, sentencing, and lack of mitigating circumstances, but his arguments were deemed merely repetitive of previous complaints. The court rejected the appeal because the appellant failed to provide specific reasons contrasting his claims with the detailed reasoning of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are aspecific and merely reiterative of grievances already correctly evaluated in the contested decision without a specific confrontation with the court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement repetitive grievances procedural costs Cassation jurisdiction attenuazione della pena risarcimento alle vittime di reati abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRAMI HAMADI nato il 15/12/1976 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2546/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, la memoria (condanna per i reati di cui agli artt. 337- 582 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla identificazione dell'imputato, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuti i motivi inammissibili perché aspecifici e meramente reiterativi di doglianze già correttamente valutate, non essendosi l'imputato confrontato con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 a rile 2025