Ordinanza — n. 29802/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE MAURIZIO nato a PALERMO il 23/09/1978 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; • R.G. n. 2533/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 391 ter cod. pen. ) Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuti motivi inammissibili in ragione non soltanto della celebrazione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, ma anche della valutazione compiuta dalla Corte in ordine alle richieste di integrazione probatoria, con la quale l'imputato non si confronta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 ter cod. pen; Ordinanza — n. 29802/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 2533/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 391 ter cod. pen. ) Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuti motivi inammissibili in ragione non soltanto della celebrazione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, ma anche della valutazione compiuta dalla Corte in ordine alle richieste di integrazione probatoria, con la quale l'imputato non si confronta;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE MAURIZIO nato a PALERMO il 23/09/1978 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; • R.G. n. 2533/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 391 ter cod. pen. ) Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuti motivi inammissibili in ragione non soltanto della celebrazione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, ma anche della valutazione compiuta dalla Corte in ordine alle richieste di integrazione probatoria, con la quale l'imputato non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025