Cassation court dismisses appeal against preliminary investigation judge's dismissal order as non-appealable for lack of structural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the preliminary investigation judge's order dismissing the criminal case, arguing it contained structural or functional irregularities. The court ruled that such dismissal orders are not appealable to the Cassation unless they exhibit specific defects, which were absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An order of dismissal by the judge for preliminary investigations is not appealable to the Court of Cassation unless it is affected by structural or functional irregularities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINELLA ALESSANDRO nato a GENOVA il 30/12/1975 parte offesa nel procedimento IGNOTI avverso l'ordinanza del 23/12/2024 del GIP TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; <' R.G. n. 2508/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, emessa all'esito della udienza camerale, con cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento n. 586/22 R.G.N.R. mod. 44 della Procura della Repubblica di Ferrara; Esaminati i motivi di ricorso con cui si prospettano profili di abnormità ;
Rilevato che l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. ( Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726) ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile