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Ordinanza — n. 29800/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against non-punishment declaration as it was not immediately appealable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29800/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged an order from the Catania Tribunal refusing an immediate declaration of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the challenged order was not abnormal and therefore did not qualify for immediate appeal.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen; Art. 360 cod. proc. pen: An order refusing an immediate declaration of non-punishment is not immediately appealable unless it is abnormal.

Parole chiave

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immediate appealability non-punishment declaration abnormal order Code of Criminal Procedure procedural inadmissibility sanzioni pecuniarie caso di rigore economico condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen
2458/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con cui è stata rigettata la richiesta di immediata declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod.
Art. 360 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRITELLI NINO nato a CATANZARO il 14/11/1955 avverso l'ordinanza del 08/11/2024 del TRIBUNALE di CATANZAROrato avviso alle parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2458/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con cui è stata rigettata la richiesta di immediata declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto il motivo inammissibile perché relativo ad una ordinanza non abnorme e quindi non immediatamente impugnabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.