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Ordinanza — n. 29799/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal on sentencing and liability due to lack of specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29799/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a crime under Article 337 of the Penal Code, arguing regarding liability and sentencing. The court rejected this appeal because the grounds were entirely generic, with no specific facts or legal arguments deduced.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely generic and no specific facts or legal arguments are deduced.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific arguments Article 337 Penal Code procedural costs Cassa delle ammende second instance conviction reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
2393/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
2393/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIFARI SALVATORE nato a PALERMO il 30/07/2002 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2393/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.