Cassation court dismisses appeals as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by the Piamiano brothers inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants challenged a second-instance judgment regarding criminal liability and sentencing, arguing for a re-evaluation of evidence and facts. The court rejected these arguments because they were generic, failed to confront the lower court's reasoning, and sought an impermissible re-examination of evidence already properly assessed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: Appeals that merely reproduce censure without specific grounds or seek a new factual reconstruction are inadmissible as they lack the requisite specificity to confront the judgment's motivation.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIAMPIANO MIRCO nato a TERMINI IMERESE il 01/08/1994 PIAM PIANO SANTO DANIELE nato a TERMINI IMERESE il 02/09/1976 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2360/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 582- 612 - 385 cod. pen.); Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove e, in particolare, di quelle dichiarative, alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una non consentita rivalutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, nonché perché generici rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confrontano; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 20