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Ordinanza — n. 29797/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29797/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by the Piamiano brothers inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants challenged a second-instance judgment regarding criminal liability and sentencing, arguing for a re-evaluation of evidence and facts. The court rejected these arguments because they were generic, failed to confront the lower court's reasoning, and sought an impermissible re-examination of evidence already properly assessed.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: Appeals that merely reproduce censure without specific grounds or seek a new factual reconstruction are inadmissible as they lack the requisite specificity to confront the judgment's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic censure re-evaluation of evidence procedural costs criminal liability esame nel merito prestazioni per lesione al ginocchio accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIAMPIANO MIRCO nato a TERMINI IMERESE il 01/08/1994 PIAM PIANO SANTO DANIELE nato a TERMINI IMERESE il 02/09/1976 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2360/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 582- 612 - 385 cod. pen.); Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove e, in particolare, di quelle dichiarative, alla dosimetria della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una non consentita rivalutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, nonché perché generici rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confrontano; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 20