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Ordinanza — n. 29796/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as specific because defendant failed to confront full sentencing court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29796/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant failed to confront the entire reasoning of the lower court's judgment. The appellant challenged the conviction for attempted murder but did not address the specific arguments found on page 4 of the contested decision. Consequently, the court ruled the appeal specific and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the entire reasoning of the contested judgment, rendering the specific argumentation insufficient.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specificity requirement confrontation of reasoning attempted murder conviction procedural costs award allontanamento nonostante motivi di salute espatrio illegale insufficiente inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
2327/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
2327/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO CRISTIAN nato a NAPOLI il 05/08/1992 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2327/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla sussistenza del dolo; Ritenuto il motivo inammissibile perché aspecifico, non essendosi l'imputato confrontato con l'intera motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.