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Ordinanza — n. 29792/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime was not extinguished by prescription before the appealed judgment date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29792/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the crime had been extinguished by prescription before the July 2024 judgment, but the court found the alleged conduct extended until September 2017. Consequently, the statute of limitations had not expired at the time of the appealed decision, rendering the prescription defense invalid.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 158 c.p.p.: The appeal claiming extinction of the crime by prescription is inadmissible if the contested conduct continued after the expiration of the limitation period, meaning the crime was not extinguished at the time of the appealed judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription of crime statute of limitations continuing conduct Cassa delle ammende violazione dei doveri professionali retribuzione abusiva concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.p.
Art. 158 c.p.p.
art. 348 cod. pen
2290/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, le conclusioni della parte civile (condanna per il reato di cui all'art. 348 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMBASTIANI FILIPPO nato a LUCCA il 16/03/1979 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 2290/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, le conclusioni della parte civile (condanna per il reato di cui all'art. 348 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia impugnata; Ritenuto il motivo inammissibile perché, diversamente dagli assunti difensivi, la condotta contestata al capo A) è stata estesa fino al 19.9.2017 (cfr., pag. 15 sentenza impugnata) e dunque il reato non era estinto al momento della pronuncia della sentenza impugnata (4.7.2024);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto in ragione del contributo offerto, di non liquidare e spese di difesa per il grado di giudizio in favore della costituita parte civile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025