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Ordinanza — n. 29791/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic failure to prove acquittal under Art. 129 Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29791/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure but failed to provide specific facts supporting this claim. The court rejected the appeal because the grounds were too general and lacked any substantive argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal based on a generic claim for acquittal without specific factual deductions is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure failure to prove procedural costs aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
2286/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
2286/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC TAISON nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 11/05/1992 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2286/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.