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Ordinanza — n. 29787/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grievances were already adequately examined and rejected by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29787/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances raised were already thoroughly examined and rejected with correct legal arguments by the Court of Appeal. The appellant challenged the lower court's decision regarding the application of Article 131-bis of the Penal Code, the recognition of recidivism, and the lack of a trial on general mitigating circumstances. The court ruled that since these issues were adequately addressed in the prior judgment, the current appeal lacks merit and must be dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 360 n. 1 lett. a c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grievances raised are merely reproductions of censure already adequately examined and rejected by the Court of Appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive grievances Article 131-bis recidivism recognition mitigating circumstances Court of Appeal procedural exhaustion recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Rilevato che la doglianze - relative alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 360 n. 1 lett. a c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che la doglianze - relative alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATA BRUNO nato a NAPOLI il 27/11/1982 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che la doglianze - relative alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., al riconoscimento della recidiva, al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 3-4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaílo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/20