Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29786/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29786/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29786/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENANZI DONELLA nato a SARNANO il 25/06/1958 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che la doglianze, relative alla erronea applicazione alla fattispecie dell'art. 316 ter cod pen e alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, alla erronea applicazione dell'art. 1, comma 5, 0.C.D.P.C., alla carenza di motivazione della sentenza in relazione al periodo dei 12 mesi antecedenti alla domanda di C.A.S. sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 5-12).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29786/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la doglianze, relative alla erronea applicazione alla fattispecie dell'art. 316 ter cod pen e alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, alla erronea applicazione dell'art. 1, comma 5, 0.C.D.P.C., alla carenza di motivazione della sentenza in relazione al periodo dei 12 mesi antecedenti alla domanda di C.A.S. sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 5-12).

Parole chiave

Generato dall'IA
restituzione dei sussidi statali deduzione dei contributi di mantenimento incasso di contributi alimentari stato di bisogno ricorso all'assistenza sociale debito di contributi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENANZI DONELLA nato a SARNANO il 25/06/1958 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che la doglianze, relative alla erronea applicazione alla fattispecie dell'art. 316 ter cod pen e alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, alla erronea applicazione dell'art. 1, comma 5, 0.C.D.P.C., alla carenza di motivazione della sentenza in relazione al periodo dei 12 mesi antecedenti alla domanda di C.A.S. sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 5-12).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/2