Criminal appeal dismissed for being inadmissible as it merely repeats arguments already rejected by the Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal filed by Zaouali Riheb inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings regarding the admissibility of surveillance images and the application of non-prosecution grounds under Article 131 bis of the Penal Code. The court determined that these grievances were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and rejected with correct legal reasoning by the Court of Appeal of L'Aquila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces censure already adequately examined and dismissed by the Court of Appeal with correct legal arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAOUALI RIHEB nato il 07/11/1995 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che la doglianze, relative alla ritenuta idoneità delle immagini riprese dalla telecamera a far ritenere incompatibile la denuncia dell'imputata, alla mancata applicazione della causa di non punibilità dei cui all'art. 131 bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 2 e 3).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/