Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of already reviewed non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the application of the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court of Appeal had already thoroughly examined and rejected these arguments. The Court found the current complaint to be a mere repetition of previously disallowed criticisms without new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds raised are a reproduction of censure already adequately examined and dismissed by the Court of Appeal.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGANO SALVATORE nato a PARTINICO il 03/10/1988 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che la doglianze, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità dei cui all'art. 131 bis cod. pén. è riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/202