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Ordinanza — n. 29782/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of already reviewed non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29782/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the application of the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court of Appeal had already thoroughly examined and rejected these arguments. The Court found the current complaint to be a mere repetition of previously disallowed criticisms without new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds raised are a reproduction of censure already adequately examined and dismissed by the Court of Appeal.

Parole chiave

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repetition of arguments inadmissibility of appeal non-punishment cause Article 131-bis Penal Code procedural economy Court of Cassation dismissal of complaint indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Rilevato che la doglianze, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità dei cui all'art. 131 bis cod.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGANO SALVATORE nato a PARTINICO il 03/10/1988 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che la doglianze, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità dei cui all'art. 131 bis cod. pén. è riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/202