Cassation court dismisses appeal as grievances were already adequately examined and rejected by the Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal due to lack of subjective intent and requested non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code, alongside generic mitigating circumstances. The court ruled that these complaints were merely repetitions of arguments already thoroughly evaluated and rejected with correct legal reasoning by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances raised are merely repetitions of those already adequately examined and rejected by the lower court with correct legal arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSSANZA EMANUELE nato a FRASCATI il 02/12/1991 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che le doglianze, relative alla mancata assoluzione del ricorrente per difetto dell'elemento soggettivo, alla mancata applicazione della causa di non punibilità dei cui all'art. 131 bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 2 e 3).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/2