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Ordinanza — n. 29780/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on non-punishment and excessive penalty grounds as already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29780/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding the non-existence of a crime under Article 334 of the Penal Code and the excessive nature of the penalty under Article 131-bis. The court ruled that these complaints were merely repetitions of arguments already adequately examined and rejected by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 334 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Complaints regarding the non-existence of a crime or excessive penalty are inadmissible if they are reproductions of censure already adequately examined and dismissed by the court of appeal.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Non-punishment Grounds Excessive Penalty Double Examination Cassa delle Ammende Procedural Economy infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 334 cod. pen.
Rilevato che le doglianze relative all'insussistenza del reato di cui all'art. 334 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
all'omesso esame della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e all'eccessività della pena sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag.
art. 131 bis cod. pen
all'omesso esame della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDUANA GASPARE nato a CANICATTI il 01/03/1983 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso. Rilevato che le doglianze relative all'insussistenza del reato di cui all'art. 334 cod. all'omesso esame della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e all'eccessività della pena sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 3 e 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/20