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Ordinanza — n. 29776/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded, citing prior rejection of threat claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29776/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature and manifest lack of foundation. The appellant argued for an alternative, reductive reading of facts previously rejected, claiming the lower court mischaracterized hostile sentiments as mere expressions rather than threats. The court ruled that the lower court correctly identified the statements as serious threats intended to intimidate military personnel, rendering the appeal's arguments repetitive and unsupported by new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when it reiterates arguments already dismissed in the second instance without addressing the court's specific reasoning or presenting new facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic and unfounded reiterative censure threats to military Cassa delle ammende minaccia contro le autorità minaccia non comprovata attentato contro la sicurezza militare

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHADHBI MEZEN nato a MONTEROTONDO il 25/11/1998 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.

Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/