Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible on procedural grounds, ruling that the defendant personally signed the petition. The court noted that recent legislative reforms require all appeals, memorials, and new arguments to be signed exclusively by defense attorneys registered with the Court's special roll. Consequently, the court dismissed the petition and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine to the Court of Cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: Appeals and new arguments must be signed by registered defense attorneys; personal signature by the accused renders the petition inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERI MAURO nato a TIVOLI il 27/05/1971 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAclOto avviso alle partir udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti, e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura de plano. In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo