Recourse dismissed for inadmissibility due to late prescription, new argument, and unfounded lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The first ground regarding the statute of limitations was rejected because the maximum term expired after the appellate judgment. The second ground was inadmissible as it was raised for the first time before this court, and the third ground was deemed manifestly unfounded due to adequate reasoning in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; Art. 161 cod. pen.; Art. 360 c.p.c. n. 1; Art. 360 c.p.c. n. 3; Art. 360 c.p.c. n. 4: A criminal appeal is inadmissible if the statute of limitations has expired, if new grounds are raised for the first time, or if the alleged lack of motivation is manifestly unfounded.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANEBIANCO GIUSEPPE nato a PALAGONIA il 01/02/1964 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Osservato, quanto al primo motivo, relativo alla prescrizione del reato, che il delitto di evasione è stato commesso il 27 agosto 2014 e che, conseguentemente, il termine massimo di cui all'art. 157 cod. pen., tenuto conto dell'aumento di 2/3 operato ex a rtt. 157 e 161 cod. pen. per la recidiva reiterata specifica è quello del ' 27 agosto 2024, successivo alla pronuncia della sentenza di appello in data 25 giugno 2024.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso relativo alla omessa esclusione della recidiva è inammissibile essendo stato dedotto per la prima volta in questa Sede. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - avente ad oggetto il vizio di motivazione per non avere effettuato la necessaria verifica dei riscontri esterni alle dichiarazioni degli operanti e per non avere tenuto conto delle dichiarazioni dei testi della difesa - è manifestamente infondato. La Corte di appello ha, infatti fornito adeguata motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta, a pag. 3 e 4 della sentenza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso