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Ordinanza — n. 29772/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as groundless; appeal against conviction for theft rejected by Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29772/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the theft lacked the specific intent required by Article 348 of the Penal Code, claiming the act was not suitable for the profession. The Court rejected this argument, noting that the lower court had already thoroughly examined and dismissed these legal grounds with correct reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 348 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the complained-of ground is a repetition of arguments already adequately examined and dismissed by the court of appeal with correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of arguments Article 348 Penal Code procedural dismissal court costs and fine violazione dei doveri professionali sanzione disciplinare dell'avvocato spese professionali deducibili

Disposizioni normative citate

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Art. 348 cod. pen.
Rilevato che la doglianza relativa all'insussistenza del reato di cui all'art. 348 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 348 cod. pen
Rilevato che la doglianza relativa all'insussistenza del reato di cui all'art. 348 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIOLFO ALESSIO nato a TORINO il 14/06/1974 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che la doglianza relativa all'insussistenza del reato di cui all'art. 348 cod. pen. per essere l' atto commesso dall'imputato inidoneo a, esplicare gli effetti tipicamente riservati alla professione, è riproduttiva di censuige già 'adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 3 e 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/20