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Ordinanza — n. 29771/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible as it cannot challenge the judge's condition assessment. The court declared the appeal inadmissible because the law prohibits appeals against plea bargain sentences. The appellant was ordered to pay court costs and fines for filing the inadmissible appeal. The court ruled that such appeals are legally barred by specific procedural provisions. The decision reinforces the finality of plea bargain judgments in Italian criminal procedure. This case clarifies the strict limits on challenging plea bargain outcomes via cassation. The ruling emphasizes the exclusion of condition assessment errors in this context.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29771/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits of the arguments. The appellant sought to challenge a plea bargain sentence, alleging the judge failed to properly evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this because the law explicitly bars appeals against plea bargain sentences, rendering the claim procedurally impossible to pursue.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible, and no review of the judge's condition assessment is permitted.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain sentence condition assessment acquittal exclusion cassation procedure condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIA DOMENICO nato il 05/03/1985 avverso la sentenza del 23/10/2024 del TRIBUNALE di BARIkia_toa~17:e_p_aj:ti (,)/ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03