Cassation appeal dismissed de plano because plea bargain arguments exceed permissible scope under 2017 Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the plea bargain arguments exceeded permissible scope under the 2017 Code of Civil Procedure. The appellant, Vincenzo Pellegrino, attempted to challenge the sentence's severity based on a negotiated agreement with the Public Prosecutor, which the Court ruled constitutes a substantive waiver of guilt and sentencing issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 103 law 2017: A plea bargain agreement by the accused constitutes a substantive waiver of questions regarding guilt and the sentence's extent, rendering any subsequent challenge to the penalty's dosage inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO VINCENZO nato a BARI il 22/03/1974 avverso la sentenza del 14/06/2024 del TRIBUNALE di BARI,clato avviso allep-______i_ eftr l'A) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; r Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura relativa alla dosimetria della pena esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.
Deve osservarsi che la richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salva l'ipotesi di pena illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possa dolersi dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il Pubblico ministero. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3