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Ordinanza — n. 29767/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as sentencing discretion belongs to trial court under Articles 132 and 133 of Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29767/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentence length, arguing it lacked congruity, but the court affirmed that sentencing falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Since the imposed penalty was close to the statutory minimum and the trial court provided sound reasoning regarding the defendant's criminal history, the cassation court found no grounds for intervention.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the sentence, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, is an exercise of the trial judge's discretion; a cassation appeal seeking a new evaluation of the sentence's congruity is inadmissible unless the decision results from mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion congruity of penalty cassation inadmissibility Penal Code provisions judicial arbitrariness sanzioni pecuniarie sanzione penale sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABA DANYEL nato a SAVONA il 28/02/2000 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e di congrua motivazione sui precedenti penali dell'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3