Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded, citing prior appellate findings of threats.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature and manifest lack of foundation. The appellant argued for an alternative, reductive reading of facts previously rejected by the Milan Court of Appeal, which had established that the defendant's actions constituted genuine threats rather than mere expressions of hostility. The court rejected this argument, noting that the lower court's reasoning was sufficient and the appeal merely reiterated dissents without engaging with the established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when it reiterates censure already addressed with adequate reasoning in the appealed judgment without confronting the specific facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENA VALDEZ ADDERLY JOSE nato il 30/04/1991 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.
Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso (pag. 4).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/