Italian Court dismisses appeal as defense argument regarding witness identification was factually incorrect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the defense's claim. The appellant argued that the appellate court failed to address whether the witness correctly identified the defendant outside her home. However, the court noted the appellate judgment explicitly stated the witness maintained control until the defendant returned home, eliminating any identification uncertainty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the defense's assertion that the lower court failed to address a specific factual defense is contradicted by the lower court's own explicit findings on the record.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENO MICHELA nato a BIELLA il 02/10/1975 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, non corrispondendo al vero quanto sostenuto dalla difesa in merito al fatto che la Corte di appello non avrebbe fornito risposta alla deduzione difensiva relativa al fatto che l'imputata, allorchè vista all'esterno della propria abitazione, non venne identificata correttamente.
A pag. 4 della sentenza impugnata si evidenzia, infatti, che, proprio per il fatto che l'operante aveva tenuto sotto controllo l'imputata fino al suo rientro a casa, non potevano esserci incertezze in ordine alla corretta identificazione della stessa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03