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Ordinanza — n. 29759/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for manifestly unfounded request; negative prognosis and lack of maximum effort proof justified rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29759/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court had rejected the request for a probationary period based on a negative prognosis regarding the defendant's conduct. The court found the appeal manifestly unfounded because the defendant failed to prove that the offered compensation represented their maximum financial effort.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's negative prognosis on probation is congruously motivated and the appellant fails to demonstrate that the offered compensation represents their maximum financial capacity.

Parole chiave

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probationary period rejection manifestly unfounded appeal negative prognosis standard maximum financial effort appellate court review istanza di revisione penale decisione incidentale impugnabile domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVOIA JONATHAN NEZAR (CUI: 061XURO) nato a NIMES( FRANCIA) il 01/01/2002 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso. Ritenuto lo stesso, relativo al rigetto della richiesta di messa alla prova, è manifestamente infondato, alla luce della congrua motivazione con cui la Corte d'appello ha formulato una prognosi negativa, rappresentando, oltre alla gravità della condotta tenuta dall'imputato, la mancata dimostrazione da parte dello stesso che la somma offerta a titolo di risarcimento corrispondeva al massimo sforzo che era in grado di sostenere (v. pag. 15 sent. appello).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/2