Italian Court dismisses appeal for genericity and lack of new arguments regarding criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Bellandi inadmissible due to the generic nature of the grounds and their manifest unfoundedness. The appellant attempted to contest the existence of criminal intent regarding two offenses but merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without presenting new evidence or analysis. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must be specific and substantiated; generic reiteration of rejected arguments without new facts or legal reasoning renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANDI MICHELE ARCANGELO nato a CASTELLAMONTE il 08/03/1975 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso nei quali si contesta la sussistenza del dolo in relazione ai due reati di cui all'art. 336 cod. pen. contestati ai capi A) e C). Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.
Il ricorrente disattende, inoltre, la valutazione critica delle dichiarazioni rese dai testi Forneris e Ferrero poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03