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Ordinanza — n. 29756/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29756/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant, Andrea Sheroku, personally signed the petition rather than a registered defense attorney. The court noted that Law No. 103 of 2017 amended Article 613 of the Code of Criminal Procedure to require such signatures from specialized attorneys under penalty of inadmissibility. Consequently, the constitutional challenge was rejected as unfounded, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen.: The appeal must be signed by a registered defense attorney; personal signature by the accused renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature requirement defense attorney registration Code of Criminal Procedure constitutional challenge rejection procedural costs award Law 103 2017 amendment costituzionalità delle leggi

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n.
Law No. 103 of 2017
Art. 24, Cost.
Art. 111, comma 7, Cost.
pen., per contrasto con l'art. 111 della Costituzione nella parte in cui prevede che l'atto di ricorso per cassazione debba essere redatto appena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Art. 6 CEDU
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod.
art. 111 della Costituzione
pen., per contrasto con l'art. 111 della Costituzione nella parte in cui prevede che l'atto di ricorso per cassazione debba essere redatto appena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 613 cod. proc. pen
In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 -dep. 23/02/2018-, Aiello, Rv. 272011 — 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHEROKU ANDREA ( CUI 05K2QNC ) nato il 28/10/1990 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO(6k-o—an-Kirgsciaire—p-à-t-M udita la relazione svolta-dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti, e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con richiesta a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 111 della Costituzione nella parte in cui prevede che l'atto di ricorso per cassazione debba essere redatto appena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura de plano. In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen.

Osservato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 -dep. 23/02/2018-, Aiello, Rv. 272011 — 01). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i