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Ordinanza — n. 29755/2025 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for generic grounds; appellate court properly found recidivism based on repeated offenses and persistent danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29755/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellate court had already substantively established recidivism by linking the appellant's repeated illegal acts to his persistent dangerousness and prior convictions. The Supreme Court rejected the generic challenge, affirming that the lower court's reasoning sufficiently addressed the statutory requirements for recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: A generic challenge to the existence of recidivism is inadmissible when the appellate court has adequately motivated the finding of repeated offenses and persistent dangerousness based on the nature of the crimes and prior convictions.

Parole chiave

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recidivism generic appeal inadmissible recourse persistent dangerousness appellate reasoning court costs criminal liability recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ORAZIO ALBERTO MARIA nato a TORINO il 14/05/1984 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata esclusione della recidiva. Osservato che lo stesso è generico, avendo la Corte d'appello adeguatamente motivato la ritenuta sussistenza della recidiva, evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli, la qualità dei comportamenti, deve essere ritenuta sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/