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Ordinanza — n. 29752/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29752/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29752/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIABUE MIRKO nato a CREMONA il 15/02/1982 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; n ( visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità dei due motivi - relativi alla idoneità offensiva delle frasi pronunciate e alla presenza di più persone - riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pagg. 2-3).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29752/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per genericità dei due motivi - relativi alla idoneità offensiva delle frasi pronunciate e alla presenza di più persone - riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pagg. 2-3).

Parole chiave

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espressioni sconvenienti ingiuria minaccia all'ordine pubblico limiti della libertà d'espressione reati contro la pubblica autorità oltraggio alla corte
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIABUE MIRKO nato a CREMONA il 15/02/1982 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; n ( visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità dei due motivi - relativi alla idoneità offensiva delle frasi pronunciate e alla presenza di più persone - riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pagg. 2-3).

In particolare, la Corte di appello ha evidenziato la natura offensiva delle frasi pronunciate rivolte agli operanti e la circostanza che le stesse furono pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali, alla presenza di tantissime persone, non essendo necessaria né l'identificazione dei presenti né la effettiva percezione delle offese, essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/0