Ordinanza — n. 29751/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PIERI GIOVANNI MARCO nato a PADOVA il 30/09/1974 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva nella quale si chiede la riassegnazione del procedimento alla Sezione Sesta penale. Il ricorso è inammissibile per genericità dei primi cinque motivi di ricorso - relativi alla violazione del divieto di bis in idem, alla violazione dell'art. 4 CEDU, alla violazione del divieto di bis in idem processuale, alla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e alla mancanza di motivazione con riferimento al bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti - (pagg. 5-7).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29751/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva in altra pena, ai sensi dell'art. 20-bis cod pen, la Corte di appello ha congruamente motivato in ordine alla circostanza che i due precedenti specifici commessi in epoca precedente ai fatti oggetto del processo erano dimostrativi della adeguatezza della sola pena detentiva per assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PIERI GIOVANNI MARCO nato a PADOVA il 30/09/1974 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva nella quale si chiede la riassegnazione del procedimento alla Sezione Sesta penale. Il ricorso è inammissibile per genericità dei primi cinque motivi di ricorso - relativi alla violazione del divieto di bis in idem, alla violazione dell'art. 4 CEDU, alla violazione del divieto di bis in idem processuale, alla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e alla mancanza di motivazione con riferimento al bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti - (pagg. 5-7).
Quanto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva in altra pena, ai sensi dell'art. 20-bis cod pen, la Corte di appello ha congruamente motivato in ordine alla circostanza che i due precedenti specifici commessi in epoca precedente ai fatti oggetto del processo erano dimostrativi della adeguatezza della sola pena detentiva per assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3