Italian Supreme Court dismisses appeal as generic arguments fail to rebut specific lower court findings on criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Simone Mascia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the Court of Appeal's judgment regarding criminal intent and reasonable doubt, but the Supreme Court found his arguments generic and insufficient to counter the detailed reasoning of the lower court. Consequently, the court rejected the appeal because the appellant failed to provide specific grounds to overturn the established facts and legal conclusions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 316 ter cod. pen.; Art. 360 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically rebut the precise reasoning of the court of first instance regarding the existence of criminal intent or reasonable doubt.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIA SIMONE nato a SANT'ANDREA FRIUS il 09/01/1971 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il primo motivo sulla sussistenza del dolo di cui all'art. 316 ter cod. pen. è generico, avendo i Giudici di merito precisato le ragioni per le quali non è ipótizzabile una ignoranza inevitabile del precetto penale (pag .5 e 6).
Osservato, che il secondo motivo in ordine alla sussistenza del ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato è generico, a fronte della puntuale ricostruzione della sentenza di appello circa gli elementi costitutivi della fattispecie (pag. 5-7) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/