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Ordinanza — n. 29749/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as sentencing discretion is exclusive to the trial court under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29749/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentence, arguing it lacked congruity, but the court affirmed that sentencing discretion belongs exclusively to the trial judge. Since the imposed penalty matched the statutory minimum even after statutory reductions, no new evaluation was warranted under the relevant penal code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The determination of criminal punishment falls within the discretion of the trial court, making cassation appeals challenging the congruity of the sentence inadmissible unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion congruity of penalty Italian Penal Code cassation inadmissibility statutory minimum criminal appeal judicial autonomy adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO DOMENICA nato a SAN SEBASTIANO AL VESUVIO il 05/10/1974 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura pari al minimo edittale, anche operata la riduzione ex art.62 bis cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna deltrricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ikicorrente al pagamento delle spese processuali e della som,g1di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03