Cassation court dismisses appeal for procedural defect and statute of limitations regarding escape crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code and claimed the statute of limitations had not expired. The court rejected these arguments because the non-prosecution request was raised for the first time at this stage and the crime of escape committed in 2012 had already expired under Article 157 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 157 cod. pen.: A request for non-prosecution must be raised in the first instance; if the statute of limitations has expired, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDA FERDINAND nato il 30/07/1981 avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria difensiva con la quale si insiste per l'accoglimento degli stessi. Osservato, quanto al primo motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che la richiesta è stata formulata per la prima volta in questa sede e non invece nel giudizio di appello e che, pertanto, la stessa è indeducibile.
Rilevato, quanto al secondo motivo, relativo alla prescrizione del reato, che il delitto di evasione è stato commesso il 12 agosto 2012 e che, conseguentemente, il termine massimo di cui all'art. 157 cod. pen. è quello del 18 febbraio 2020, successivo alla pronuncia della sentenza di appello in data 7 febbraio 2020. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/0