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Ordinanza — n. 29743/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of substantive merit in generic mitigating circumstances claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29743/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing the decision lacked sufficient reasoning. The court ruled that the first-instance judge adequately addressed the nine prior criminal records, making the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested decision is manifestly unfounded because the lower court provided a sufficient reference to the decisive elements, such as prior criminal records, in its reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances manifestly unfounded prior criminal records sufficient reasoning Court of Cassazione procedural dismissal circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORGIONE VITTORIO nato a AVELLINO il 18/12/1979 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie con riferimento ai nove precedenti penali di Forgione, di cui tre per reati della stessa indole.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/0