Cassation appeal against plea bargain judgment dismissed as inadmissible due to lack of cassation admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant sought to challenge a plea bargain judgment, arguing that the judge of conditions failed to evaluate the grounds for acquittal under Article 129. The court ruled that such appeals against plea bargain judgments are explicitly excluded from cassation review by Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation against judgments of plea bargain are inadmissible, as the law expressly excludes this specific type of decision from cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC GESUEL (CUI 02C27QE) nato a UDINE il 31/07/1987 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle a?1.:ki udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/0